Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, G.U. Dott.ssa Di Donato, sentenza n. 1482 del 27/03/2018
Art. 3 D.L. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) – responsabilità contrattuale – art. 2043 c.c. come generico obbligo risarcitorio
Il Tribunale di Torino, richiamando alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ha escluso che l’art. 3 D.L. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) intendesse stabilire la qualificazione giuridica extracontrattuale della responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
Secondo il Tribunale di Torino, con la citata previsione normativa, il Legislatore intendeva unicamente prescrivere il permanere dell’obbligo risarcitorio a carico del sanitario anche laddove esso stato fosse ritenuto esente da responsabilità penale.
Il Giudice dà, pertanto, continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene qualificabile come “contrattuale” la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
Art. 7 Legge 24/2017 – medico – responsabilità contrattuale – principio di irretroattività della legge
In conformità a quanto disposto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ. non può riconoscersi efficacia retroattiva alla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
La novella legislativa, pertanto, non può trovare applicazione in relazione ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, ma neppure a quelli che, pur sorti anteriormente la sua entrata in vigore, siano ancora in vita, qualora l’applicazione della legge comporti il disconoscimento di effetti già verificatisi nel fatto passato o tolga efficacia alle conseguenze di esso.
La legge è, invece, applicabile ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute, allorchè essi, ancorchè collegati ad un fatto generatore passato, debbano essere presi in considerazione di per se stessi.
Occorre, cioè, escludere che, attraverso l’applicazione della novella legislativa, possa venir modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.
Applicando i sovra trascritti principi di diritto, il Tribunale di Torino rilevando che il fatto dannoso risaliva al 2003 e che il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della Legge 24/2017, ha respinto l’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. formulata dal medico convenuto, qualificando la responsabilità di quest’ultimo come “contrattuale” (in conformità al consolidato previgente orientamento giurisprudenziale).
Domanda di risarcimento dei congiunti – danno iure proprio – responsabilità extracontrattuale
Deve essere qualificato come “fatto illecito di natura extracontrattuale”, disciplinato dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’inadempimento della struttura sanitaria e/o del medico alle obbligazioni di cura del paziente che cagioni un danno ai terzi (congiunti).
Il Tribunale di Torino ha ritenuto di escludere l’applicazione, nella fattispecie, dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte in ordine ai c.d. effettivi protettivi scaturenti dal contratto di spedalità, che legittimano il padre del nascituro o il soggetto poi nato, ad agire, in via contrattuale, per il risarcimento dei danni subiti.
Secondo il Tribunale di Torino, le ragioni logiche e giuridiche poste a sostegno dei citati principi non erano suscettibili di estensione analogica alla diversa fattispecie oggetto di causa
Nesso causale – regola del “più probabile che non” – giudizio prognostico ex ante – consulenza tecnica d’ufficio
Nell’attuale sistema civilistico, il nesso di causalità, da valutarsi con un giudizio prognostico ex ante, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non”.
Danno non patrimoniale – Tabelle di Milano – liquidazione onnicomprensiva – personalizzazione
I valori tabellari adottati dal Tribunale di Milano prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona, nei suoi risvolti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva.
Essi identificano un valore medio, suscettibile di personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Spese consulenza medico-legale di parte ante causam – diritto al rimborso – potere del giudice di ridurne l’ammontare ove eccessive
Le spese sostenute dalla parte per la consulenza medico-legale di parte ante causam rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Ove eccessive, tuttavia, il Giudice può liquidarle in misura ridotta.
Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, G.U. Presidente Dott.ssa Tassone, sentenza n. 5465 del 23/11/2018
Complicanze – responsabilità medica
Il Tribunale di Torino, richiamando i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione n. 13328 del 2015, ha chiarito la nozione di “complicanza” e la sua rilevanza ai fini del sorgere di una responsabilità medica.
Il termine “complicanza”, nel linguaggio medico, indica solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.
Ciò che, però, assume rilevanza in ambito giuridico, ai fini del sorgere di una responsabilità, non è la riconducibilità astratta dell’evento dannoso verificatosi alla classificazione clinica delle “complicanze”, poiché occorre fare riferimento al caso concreto.
Se il peggioramento delle condizioni del paziente era prevedibile ed evitabile, esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.
Se, invece, il peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, esso integra gli estremi della “causa non imputabile”, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.
Pertanto, se il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, egli andrà esente da responsabilità, essendo irrilevante che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”.
Se, all’opposto, il medico non riesce a fornire quella prova, non potrà egli giovarsi, a suo favore, della circostanza che l’evento dannoso sia in astratto previsto quale “complicanza”, giacchè quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.
Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, G.U. Dott. Pochettino, sentenza n. 5789 dell’11/12/2018
Nesso causale – ripartizione onere probatorio tra le parti
Nella sentenza in esame, il Tribunale di Torino, richiamando i principi ormai consolidati della Suprema Corte di Cassazione, individua in modo molto chiaro i principi che regolano la ripartizione, tra le parti, dell’onere probatorio nelle controversie in materia di responsabilità medica.
Si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l’uno, relativo all’evento dannoso, a monte, la cui prova incombe sull’attore/creditore/danneggiato/paziente, l’altro, relativo all’impossibilità di adempiere, da provarsi a cura del debitore/danneggiante/medico/struttura sanitaria.
E’, cioè, compito dell’attore/creditore/paziente/danneggiato dimostrare che l’aggravamento della situazione patologica o il decesso è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari.
Solo in quanto venga dimostrato il nesso causale tra evento dannoso e condotta attiva o omissiva dei sanitari, sorgerà in capo alla struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato, è stato determinato da causa non imputabile.
Ne consegue che, laddove al termine dell’istruttoria, resti incerta la causa del danno, la causa incognita resta a carico dell’attore.
Nesso causale – causalità omissiva – giudizio controfattuale
Sussiste nesso causale tra comportamento omissivo del medico e pregiudizio subito dal paziente in quanto possa ritenersi, attraverso un criterio necessariamente probabilistico di prevalenza causale, denominato “del più probabile che non”, che le condotte omesse avrebbero avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l’evento dannoso. L’accertamento del rapporto di causalità alternativa ipotetica passa infatti attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Art. 3 D.L. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) – responsabilità contrattuale – art. 2043 c.c. come generico obbligo risarcitorio
Il Tribunale di Torino, richiamando alcune pronunce della Suprema Corte di Cassazione, ha escluso che l’art. 3 D.L. n. 158/2012 convertito nella Legge n. 189/2012 (c.d. Decreto Balduzzi) intendesse stabilire la qualificazione giuridica extracontrattuale della responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
Secondo il Tribunale di Torino, con la citata previsione normativa, il Legislatore intendeva unicamente prescrivere il permanere dell’obbligo risarcitorio a carico del sanitario anche laddove esso stato fosse ritenuto esente da responsabilità penale.
Il Giudice dà, pertanto, continuità al consolidato orientamento giurisprudenziale che ritiene qualificabile come “contrattuale” la responsabilità del medico e/o della struttura sanitaria nei confronti del paziente.
Art. 7 Legge 24/2017 – medico – responsabilità contrattuale – principio di irretroattività della legge
In conformità a quanto disposto dall’art. 11 disp. prel. cod. civ. non può riconoscersi efficacia retroattiva alla Legge n. 24 dell’8 marzo 2017 (c.d. Legge Gelli-Bianco).
La novella legislativa, pertanto, non può trovare applicazione in relazione ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, ma neppure a quelli che, pur sorti anteriormente la sua entrata in vigore, siano ancora in vita, qualora l’applicazione della legge comporti il disconoscimento di effetti già verificatisi nel fatto passato o tolga efficacia alle conseguenze di esso.
La legge è, invece, applicabile ai fatti, agli status ed alle situazioni esistenti o sopravvenute, allorchè essi, ancorchè collegati ad un fatto generatore passato, debbano essere presi in considerazione di per se stessi.
Occorre, cioè, escludere che, attraverso l’applicazione della novella legislativa, possa venir modificata la disciplina giuridica del fatto generatore.
Applicando i sovra trascritti principi di diritto, il Tribunale di Torino rilevando che il fatto dannoso risaliva al 2003 e che il giudizio era stato introdotto prima dell’entrata in vigore della Legge 24/2017, ha respinto l’eccezione di prescrizione ex art. 2947 c.c. formulata dal medico convenuto, qualificando la responsabilità di quest’ultimo come “contrattuale” (in conformità al consolidato previgente orientamento giurisprudenziale).
Domanda di risarcimento dei congiunti – danno iure proprio – responsabilità extracontrattuale
Deve essere qualificato come “fatto illecito di natura extracontrattuale”, disciplinato dalla norma generale di cui all’art. 2043 c.c., l’inadempimento della struttura sanitaria e/o del medico alle obbligazioni di cura del paziente che cagioni un danno ai terzi (congiunti).
Il Tribunale di Torino ha ritenuto di escludere l’applicazione, nella fattispecie, dei principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte in ordine ai c.d. effettivi protettivi scaturenti dal contratto di spedalità, che legittimano il padre del nascituro o il soggetto poi nato, ad agire, in via contrattuale, per il risarcimento dei danni subiti.
Secondo il Tribunale di Torino, le ragioni logiche e giuridiche poste a sostegno dei citati principi non erano suscettibili di estensione analogica alla diversa fattispecie oggetto di causa
Nesso causale – regola del “più probabile che non” – giudizio prognostico ex ante – consulenza tecnica d’ufficio
Nell’attuale sistema civilistico, il nesso di causalità, da valutarsi con un giudizio prognostico ex ante, consiste nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non”.
Danno non patrimoniale – Tabelle di Milano – liquidazione onnicomprensiva – personalizzazione
I valori tabellari adottati dal Tribunale di Milano prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale conseguente alla lesione permanente dell’integrità psicofisica della persona, nei suoi risvolti anatomo-funzionali, relazionali e di sofferenza soggettiva.
Essi identificano un valore medio, suscettibile di personalizzazione in ragione delle peculiarità del caso concreto.
Spese consulenza medico-legale di parte ante causam – diritto al rimborso – potere del giudice di ridurne l’ammontare ove eccessive
Le spese sostenute dalla parte per la consulenza medico-legale di parte ante causam rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate. Ove eccessive, tuttavia, il Giudice può liquidarle in misura ridotta.
Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, G.U. Presidente Dott.ssa Tassone, sentenza n. 5465 del 23/11/2018
Complicanze – responsabilità medica
Il Tribunale di Torino, richiamando i principi di diritto espressi dalla Suprema Corte di Cassazione n. 13328 del 2015, ha chiarito la nozione di “complicanza” e la sua rilevanza ai fini del sorgere di una responsabilità medica.
Il termine “complicanza”, nel linguaggio medico, indica solitamente un evento dannoso, insorto nel corso dell’iter terapeutico, che pur essendo astrattamente prevedibile, non sarebbe evitabile.
Ciò che, però, assume rilevanza in ambito giuridico, ai fini del sorgere di una responsabilità, non è la riconducibilità astratta dell’evento dannoso verificatosi alla classificazione clinica delle “complicanze”, poiché occorre fare riferimento al caso concreto.
Se il peggioramento delle condizioni del paziente era prevedibile ed evitabile, esso va ascritto a colpa del medico, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.
Se, invece, il peggioramento non era prevedibile oppure non era evitabile, esso integra gli estremi della “causa non imputabile”, a nulla rilevando che la statistica clinica lo annoveri in linea teorica tra le “complicanze”.
Pertanto, se il medico riesce a dimostrare di aver tenuto una condotta conforme alle leges artis, egli andrà esente da responsabilità, essendo irrilevante che il danno patito dal paziente rientri o meno nella categoria delle “complicanze”.
Se, all’opposto, il medico non riesce a fornire quella prova, non potrà egli giovarsi, a suo favore, della circostanza che l’evento dannoso sia in astratto previsto quale “complicanza”, giacchè quel che rileva è se era prevedibile ed evitabile nel caso concreto.
Tribunale di Torino, Sezione IV Civile, G.U. Dott. Pochettino, sentenza n. 5789 dell’11/12/2018
Nesso causale – ripartizione onere probatorio tra le parti
Nella sentenza in esame, il Tribunale di Torino, richiamando i principi ormai consolidati della Suprema Corte di Cassazione, individua in modo molto chiaro i principi che regolano la ripartizione, tra le parti, dell’onere probatorio nelle controversie in materia di responsabilità medica.
Si delinea, in particolare, un duplice ciclo causale, l’uno, relativo all’evento dannoso, a monte, la cui prova incombe sull’attore/creditore/danneggiato/paziente, l’altro, relativo all’impossibilità di adempiere, da provarsi a cura del debitore/danneggiante/medico/struttura sanitaria.
E’, cioè, compito dell’attore/creditore/paziente/danneggiato dimostrare che l’aggravamento della situazione patologica o il decesso è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari.
Solo in quanto venga dimostrato il nesso causale tra evento dannoso e condotta attiva o omissiva dei sanitari, sorgerà in capo alla struttura sanitaria l’onere di provare che l’inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato, è stato determinato da causa non imputabile.
Ne consegue che, laddove al termine dell’istruttoria, resti incerta la causa del danno, la causa incognita resta a carico dell’attore.
Nesso causale – causalità omissiva – giudizio controfattuale
Sussiste nesso causale tra comportamento omissivo del medico e pregiudizio subito dal paziente in quanto possa ritenersi, attraverso un criterio necessariamente probabilistico di prevalenza causale, denominato “del più probabile che non”, che le condotte omesse avrebbero avuto serie ed apprezzabili possibilità di evitare l’evento dannoso. L’accertamento del rapporto di causalità alternativa ipotetica passa infatti attraverso l’enunciato “controfattuale” che pone al posto dell’omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato.
Studio Legale Massa
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