di Avv. Mattia Massa
Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Cura Italia, ha previsto con l' art. 46 il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (g.m.o.) per il recesso intimato dal datore di lavoro, al di là del numero dei dipendenti occupati, per “60 giorni” (dal 17 marzo 2020 al 15 maggio 2020).
Il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 marzo 2020, n. 34) è intervenuto sulla durata del divieto di licenziamento previsto dall’art. 46 del c.d. Cura Italia, sostituendo le parole “60 giorni” con “cinque mesi”, in questo modo disponendo, in via retroattiva, il divieto di licenziamento per g.m.o. e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e individuale di cui all'art. 7 L. 604/1966, per un periodo intercorrente dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020.
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Il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 19 marzo 2020, n. 34) è intervenuto sulla durata del divieto di licenziamento previsto dall’art. 46 del c.d. Cura Italia, sostituendo le parole “60 giorni” con “cinque mesi”, in questo modo disponendo, in via retroattiva, il divieto di licenziamento per g.m.o. e la sospensione delle procedure di licenziamento collettivo e individuale di cui all'art. 7 L. 604/1966, per un periodo intercorrente dal 17 marzo 2020 al 17 agosto 2020.
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